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L’Ato Ambiente CL1: “Le bollette Tarsu 2006 e 2007 vanno pagate”

Redazione

L’Ato Ambiente CL1: “Le bollette Tarsu 2006 e 2007 vanno pagate”

Sab, 02/02/2013 - 15:32

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CALTANISSETTA – Le bollette Tarsu notificate e dovute dai contribuenti per gli anni 2006 e 2007 vanno pagate. Si tratta di accertamenti recapitati a evasori totali, cioè cittadini che non hanno pagato mai la nettezza urbana e quindi sconosciuti al ruolo o che hanno dichiarato una superficie dell’abitazione inferiore a quella reale.  Lo sostiene il liquidatore dell’Ato Ambiente Cl1, Elisa Ingala e ne spiega anche le motivazioni.

La finanziaria 2007 (legge 296/2006) con l’art.1, comma 161, modifica il termine di decadenza dell’accertamento stabilendo che sia per il caso di rettifica (elusione), che per l’omissione (evasione), gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Poiché ogni variazione TARSU va denunciata entro il 20 gennaio dell’anno successivo di riferimento, in caso di omessa denuncia od omessa correzione della denuncia originaria infedele, il termine per notificare l’accertamento scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava  presentata ( risoluzione ministero delle finanze n.268/E/5/7393).

Per comprendere meglio, l’esempio è di un immobile acquistato o affittato o utilizzato nell’anno 2007 per il quale la denuncia originaria o di variazione o di rettifica dei dati,  ossia dei metri quadrati,  andava presentata entro il 20 gennaio 2008. Per questo motivo i termini per accertare l’evasione o  l’elusione scadono entro il 31 dicembre 2013 e non il 31 dicembre 2012.

Altro chiarimento indispensabile è rappresentato dalle date relative alla notifica di tali accertamenti.   La sentenza è della  Corte Costituzionale, la  n.477/2002. La notifica per i termini di decadenza e prescrizione per il notificante si perfeziona alla data di consegna dell’atto al notificatore o alla posta; per il destinatario, per l’adesione o il ricorso, i termini decorrono dal ricevimento e, in caso di mancata consegna, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata che lo informa della giacenza dell’atto alla posta o alla casa comunale, o alla data del ritiro se avviene prima del decorsi dei dieci giorni.

“Il recupero dei tributi non pagati – ha ribadito la dott.ssa Ingala – è un atto dovuto e mi meraviglio che i comitati pongano il fianco a chi non ha mai pagato la nettezza urbana  o chi ha pagato meno di quello che doveva. Questo a tutela dei cittadini onesti che hanno sempre regolarmente provveduto a pagare le tasse.  Tuttavia, nel rispetto delle opinioni di tutti, ho in programma di incontrare gli eventuali comitati per tutti chiarimenti sul caso.”

I cittadini per la bonifica dei dati nel caso di incongruenze (immobili inutilizzati perché privi di utenze o venduti ) possono recarsi presso gli uffici comunali per le variazioni che erano state richieste con il censimento effettuato attraverso l’invio di un apposito questionario spedito assieme agli avvisi bonari del 2012.

Ufficio Stampa Ato Ambiente Cl1

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