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Mussomeli, sull’adozione delle aree verdi e spazi urbani pubblicato regolamento (visionalo all’interno))

Redazione

Mussomeli, sull’adozione delle aree verdi e spazi urbani pubblicato regolamento (visionalo all’interno))

Gio, 01/12/2011 - 13:21

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MUSSOMELI- E’ stato varato e pubblicato il “Regolamento Per L’affidamento In Favore Di Soggetti Privati O Pubblici Della Manutenzione E/O Sistemazione Di Aree A Verde E Di Spazi Urbani  Di Proprietà Del Comune Di Mussomeli.” Due sostanzialmente le macro-aree individuate. Una destinata al verde pubblico e l’altra a spazio urbano. Chiunque può farne richiesta. Occorre comunque prima visionare l’apposito regolamento che, per intero, di seguito pubblichiamo:

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI DELLA MANUTENZIONE E/O SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE E DI SPAZI URBANI  DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MUSSOMELI.

Art. 1 – OGGETTO

1. L’Amministrazione Comunale di Mussomeli con questa iniziativa si propone di:

– coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;

– sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e la salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;

–  generare elementi di costante attenzione al degrado urbano;

– creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d’aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano;

– recuperare spazi di verde pubblico, con finalità sociale, paesaggistica e ambientale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;

–  incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

2. Oggetto del presente regolamento è l’adozione di aree destinate a verde pubblico e di spazi urbani da parte di cittadini, scuole, associazioni, esercizi commerciali, imprese, comitati di fatto, o di altri soggetti privati o pubblici che abbiano interesse al decoro del tessuto urbano.

3. Le aree a verde e gli spazi urbani mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

4. E’ vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente regolamento.

5. Gli altri Enti pubblici presenti nel  territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente regolamento.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. L’adozione consiste in:

  • · manutenzione ordinaria e cure colturali delle aree pubbliche già sistemate a verde, degli alberi, delle siepi, dei vasi e delle aiuole;
  • · sistemazione di nuove aree pubbliche da destinare a verde con relativa piantumazione, cure colturali e manutenzione ordinaria;
  • · cura ed abbellimento di spazi urbani mediante la collocazione di elementi di arredo urbano quali piante, fioriere, fiori, vasi, panchine, fontanelle, busti commemorativi di personaggi mussomelesi di riconosciuta fama, ecc..

2. Le aree destinate a verde pubblico sono raggruppate in:

1) Aree boschive;

2) Aree a verde (parco urbano, ville);

3) Alberi ( singoli, a filare, a gruppi);

4) Vasi e fioriere;.

5) Aiuole;

6) Siepi;

7) Zone da adibire ad aree verde.

-Per area boschiva s’intende una superficie di terreno di estensione non inferiore a mq. 10.000 (diecimila), in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50%.

-Per zone da adibire ad aree a verde s’intendono quelle zone dove attualmente non c’è vegetazione e che potenzialmente possono essere adibite ad aree verdi.

3. Le aree destinate a spazio urbano sono raggruppate in:

8) piazze;

9) cortili;

10) marciapiedi;

11) scalinate;

12) monumenti;

13) fontane;

14) abbeveratoi storici;

15) altro.

Art. 3 – ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI

1. Presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mussomeli è possibile consultare gli elenchi delle aree a verde pubblico disponibili per la sola manutenzione, delle aree da destinare a verde pubblico e degli spazi urbani che possono essere adottati da tutti coloro che hanno interesse al decoro urbano del paese.  Per le aree da destinare a verde pubblico sarà messo a disposizione degli adottanti un elenco delle specie botaniche consigliate.

2. L’adottante potrà comunque proporre di utilizzare ulteriori specie botaniche rispetto a quelle indicate nell’elenco.

3. L’elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l’adozione in termini di sola manutenzione ordinaria, così come l’elenco delle aree da destinarsi a verde pubblico, sarà predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale con la specificazione di quelle dotate di fornitura idrica.

4. Tutte le aree censite negli elenchi sono distinte per foglio di mappa e numero di particella con il relativo posizionamento nella carta catastale ai fini della loro individuazione.

5. Le richieste possono interessare anche aree non censite e non inserite negli elenchi predisposti dall’Ufficio Tecnico del Comune di Mussomeli, purché di proprietà comunale, quali piccole aree a verde, porzioni di terreni incolti ed aree destinate a spazio urbano così come descritte all’articolo precedente.

Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all’articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

a. singoli cittadini;

b. cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati,  confraternite, ecc);

c. organizzazioni di volontariato;

d. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;

e. soggetti giuridici ed operatori commerciali.

2. I soggetti di cui ai punti b, c, d ed e del comma precedente, per ottenere l’affidamento in adozione, dovranno indicare un proprio referente.

3. Tutti i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 5

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli adottanti sono tenuti al rispetto di un programma di manutenzione minimo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale. Tale programma potrà, essere differenziato di concerto con l’Ufficio Tecnico Comunale, da parte dell’adottante, a secondo delle necessità che si presentano.

2. Le aree affidate devono essere conservate con la massima diligenza evitando di arrecare danni agli alberi, agli arbusti, alle strutture e quanto ivi esistente.

3. Gli interventi di potatura degli alberi, rimozione di rami secchi, abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione vengono effettuati dall’adottante, con il preventivo assenso dell’Ufficio Tecnico Comunale.

4. Il soggetto adottante deve consentire gli interventi di sistemazione di impianti e/o servizi a cura del Comune, o di società Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, una volta ultimati gli interventi, al ripristino delle zone interessate.

Art. 6

PROPOSTA DI ADOZIONE DI AREA A VERDE PUBBLICO IN TERMINI DI SOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E CURE COLTURALI

1. La proposta di adozione di area a verde deve essere compilata in carta semplice e firmata dal proponente. Se il proponente è soggetto pubblico, associazione, ditta,  società, istituto bancario, condominio ecc… il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. La proposta deve essere indirizzata all’Amministrazione Comunale.

2. La proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione in duplice copia:

a) Indicazione dell’area che si intende adottare con annessa descrizione dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti.

b) Relazione descrittiva del programma di manutenzione, che dovrà essere redatto in termini chiari, dettagliati ed esaustivi, includendo eventuali prestazioni integrative del programma di manutenzione minimo previsto dall’Ufficio Tecnico Comunale.

3. Nella compilazione della documentazione di cui alle lettere a e b del comma 2, il richiedente può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio Tecnico del Comune qualora ciò si rendesse necessario.

4. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio avverrà con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica e successiva stipula della convenzione di affidamento (predisposta dall’Ufficio Tecnico) sottoscritta dal Responsabile di Area, per il Comune, e dal soggetto adottante.

5. Qualora l’Area per la quale si propone l’adozione non sia compresa negli elenchi di cui all’art. 3 comma 1 del presente regolamento, l’Amministrazione Comunale che riceve l’istanza potrà disporne l’adozione previa verifica dei requisiti previsti, da parte dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 7

PROPOSTA DI ADOZIONE PER LA SISTEMAZIONE DI AREA DA DESTINARE A VERDE PUBBLICO

1. La proposta di adozione di area da destinare a verde pubblico deve essere firmata dal proponente. Se il proponente è soggetto pubblico, associazione, ditta, società, istituto bancario, condominio, ecc…, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. La proposta deve essere indirizzata all’Amministrazione Comunale.

2. La suddetta proposta di adozione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

a) Indicazione dell’area che si intende adottare.

b) Progetto di sistemazione dell’area a verde, redatto direttamente dal proponente.

c) Relazione sul programma di manutenzione redatto dal proponente che integri le prestazioni del programma di manutenzione minimo previsto  dall’Ufficio Tecnico Comunale.

3. Nella compilazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a, b e c, il richiedente può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio Tecnico del Comune qualora ciò si rendesse necessario.

4. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio avverrà con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e successiva stipula della convenzione di affidamento (predisposta dall’Ufficio Tecnico) sottoscritta dal Responsabile di Area, per il Comune, e dal soggetto adottante.

Il suddetto provvedimento sarà rilasciato entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale di eventuali pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa.

5. Qualora l’area per la quale si propone l’adozione non sia compresa negli elenchi di cui all’art. 3 comma 1 del presente regolamento, l’Amministrazione Comunale che riceve l’istanza potrà disporne l’adozione previa verifica dei requisiti previsti da parte dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 8

PROPOSTA DI ADOZIONE DI AREE DESTINATE A SPAZIO URBANO

1. La proposta di adozione di area destinata a spazio urbano deve essere firmata dal proponente. Se il proponente è soggetto pubblico o associazione o ditta o società, istituto bancario, condominio ecc…, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. La proposta deve essere indirizzata all’Amministrazione Comunale. 2. La suddetta proposta di adozione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

a) Indicazione dello spazio urbano che si intende adottare.

b) Progetto di abbellimento dello spazio urbano, mediante la collocazione di elementi di arredo urbano, redatto direttamente dal proponente.

c) Relazione sul programma di manutenzione  redatto dal proponente che integri le prestazioni del programma di manutenzione minimo previsto dall’Ufficio Tecnico Comunale.

3. Nella compilazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b) e c), il richiedente può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio Tecnico del Comune qualora ciò si rendesse necessario.

4. La presentazione del progetto di abbellimento, di cui al punto 2 b, è facoltativa e non vincolante per l’adottante, mentre risulta  obbligatorio per l’affidatario rispettare il programma di manutenzione di cui al punto 2 c.

5. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio avverrà con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e successiva stipula della convenzione di affidamento (predisposta dall’Ufficio Tecnico) sottoscritta dal Responsabile di Area, per il Comune, e dal soggetto adottante.

Il suddetto provvedimento sarà rilasciato entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale di eventuali pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa.

6. Qualora l’area per la quale si propone l’adozione non sia compresa negli elenchi di cui all’art. 3 comma 1 del presente regolamento, l’Amministrazione Comunale che riceve l’istanza potrà disporne l’adozione previa verifica dei requisiti previsti da parte dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 9

CRITERI DI AFFIDAMENTO

1. L’affidamento avverrà nel rispetto dei seguenti criteri preferenziali in ordine decrescenti; qualità del progetto e rispondenza alle finalità del regolamento, richieste di adozioni riguardanti periodi più lunghi, ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione. Nel caso in cui non fosse possibile affidare l’area sulla base dei predetti criteri si procederà ad attribuzione tramite sorteggio.

2. Qualora le aree richieste per l’adozione siano indisponibili, potrà essere valutata dal proponente, con l’ausilio dell’Ufficio Tecnico Comunale, la possibilità di affidamenti alternativi nella stessa zona.

3. Al momento della consegna dell’area dovrà essere redatto apposito verbale di consegna dell’area con descrizione specifica dello stato dei luoghi.

4. Eventuali spese previste dall’adozione, debitamente descritte e quantificate in sede di presentazione dell’istanza, potranno essere assunte dal Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 10

RICHIESTA DI ADOZIONE: DISPOSIZIONI COMUNI

1. L’adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune di Mussomeli.

2. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale, sotto l’aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l’Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

3. L’area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l’interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Art. 11

SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO

1. L’autorizzazione può essere sospesa dalla stessa Amministrazione che l’ha rilasciata, senza indennizzo, a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d’interesse pubblico, adeguatamente motivate.

2. L’autorizzazione può essere revocata, previa diffida e senza indennizzo dalla stessa Amministrazione che l’ha rilasciata, nei seguenti casi:

a) Per provvedimenti dell’Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità d’interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate.

b) Per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi.

c) Per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell’area a verde, di abbellimento dello spazio urbano, nonché al programma di cura e manutenzione ordinaria così come autorizzato.

d) Quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso e la fruizione, dell’area adottata, da parte del pubblico.

3. L’Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento di affidamento potrà disporre la decadenza del medesimo, senza indennizzo e previa diffida quando l’affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento.

Art. 12

DURATA DELL’AFFIDO E RINNOVO

1. La durata della convenzione per l’adozione delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall’atto di sottoscrizione della stessa.

2. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune con un anticipo di almeno 90 giorni.

3. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

4. L’autorizzazione per l’adozione delle aree a verde e degli spazi urbani pubblici non può essere rilasciata per un periodo inferiore a 12 ( dodici ) mesi rinnovabile con procedura semplificata, presentando la domanda di adozione della stessa area; se entro 30 giorni l’Ufficio Tecnico Comunale non solleverà nessuna contestazione, rimarrà assegnata l’area precedentemente adottata. L’adozione decorre dalla data del verbale dì consegna dell’area.

5. Prima di procedere al rinnovo l’Ufficio Tecnico Comunale deve accertare lo stato dell’area in relazione al programma di manutenzione e cura originariamente autorizzato. La proposta di rinnovo dell’affido della stessa area presuppone che sia rimasto invariato il programma di manutenzione. Qualora si intenda modificare il programma di manutenzione, il proponente dovrà inoltrare una nuova proposta di adozione ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento.

Art. 13

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l’area o lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi concordati;  il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell’apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata all’ufficio comunale competente e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3. L’area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. E’ a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell’area verde o dello spazio urbano.

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. E’ possibile, qualora si rendesse necessario e previa autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico, utilizzare per la difesa delle piante diserbanti e altri prodotti chimici di sintesi (fungicidi, insetticidi, ecc), autorizzati dal Ministero della Salute, attenendosi scrupolosamente alla prescrizioni riportate in etichetta sia sotto il profilo agronomico sia sotto quello sanitario. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell’esecuzione degli interventi.

7. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire l’adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.

10. Il soggetto adottante dovrà farsi carico dell’assunzione di ogni responsabilità,  per eventuali danni causati a terzi derivanti dall’esecuzione dei lavori concordati. Il soggetto adottante dovrà farsi carico inoltre di ogni responsabilità, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dalla convenzione. In sede di stipula della convenzione potrà essere prevista idonea copertura assicurativa.

11. Tutto quanto autorizzato, introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell’adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, potranno essere smontate.

Art. 14

CONCORSO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Permane a carico dell’Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area pubblica e dalla titolarità dell’area stessa ad esclusione di quanto espressamente previsto dal presente regolamento

2. E’ esclusa l’erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

3. L’Amministrazione Comunale, nel favorire l’interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell’ambiente urbano, può promuovere iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

Art. 15

PULIZIA E CUSTODIA

1. L’affidatario delle aree pubbliche deve farsi carico della costante nettezza dello spazio assegnato compresa la pulizia dagli scarti di manutenzione dell’area adottata.

2. L’affidatario ha l’obbligo morale di collaborare con l’Amministrazione Comunale nella custodia dell’area adottata al fine di prevenire ed evitare atti vandalici.

Art. 16

CONTROLLI

1. È posto in capo all’Ufficio Tecnico Comunale, per il tramite del proprio personale o di altri incaricati, il controllo tecnico delle aree adottate affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte dei soggetti affidatari.

Art. 17

PUBBLICIZZAZIONE DELL’ADOZIONE

1. L’adottante, con il provvedimento di affidamento può essere autorizzato ad esporre, nell’area adottata, una targa contenente il logo del Comune, come sotto specificato:

– nelle aree di cui all’art. 2 comma 2 punti 1 (aree boschive), 2 (parco urbano e ville) e 7 (zone da adibire ad aree a verde) dimensioni massime cm 0,80 x cm 0,50, in legno fornita dall’Amministrazione Comunale sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura “AREA VERDE CURATA DA ……………………………………….”  “con indicazione della denominazione del soggetto che si farà carico dell’adozione (es. soggetto privato, associazione, impresa, esercizio commerciale, etc.).

– nelle restanti tipologie di verde pubblico e spazio urbano dimensioni massime  cm 0,40 x cm 0,20 di metallo fornita dall’Amministrazione Comunale, sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura “AREA VERDE CURATA DA ……………………………………….” oppure “SPAZIO URBANO CURATO DA ………………………………………..” “con indicazione della denominazione del soggetto che si farà carico dell’adozione (es. soggetto privato, associazione, impresa, esercizio commerciale, etc.).

2. Qualora l’adottante intenda esporre cartelli di dimensioni maggiori, sarà soggetto alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità. Resta inteso che l’installazione sarà comunque sottoposta all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.