Salute

Frana in Val Badia, svolta storica: la Corte d’Appello dà ragione all’avvocato Alessandro Maira e condanna la Provincia di Bolzano

Redazione

Frana in Val Badia, svolta storica: la Corte d’Appello dà ragione all’avvocato Alessandro Maira e condanna la Provincia di Bolzano

Dom, 11/01/2026 - 14:00

Condividi su:

Una frana tutt’altro che imprevedibile, un rischio noto e una responsabilità che non può essere esclusa. È questo il principio affermato dalla Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano – che ha ribaltato la sentenza di primo grado sul grave episodio verificatosi il 5 dicembre 2019 lungo la strada statale 244 della Val Badia, accertando la responsabilità della Provincia per i danni causati da una colata di fango e detriti.
Quella sera, in un tratto della statale ricadente nel territorio comunale di San Lorenzo di Sebato, un’auto aziendale venne improvvisamente investita dal materiale franoso proveniente dal versante sovrastante. Alla guida si trovava Fabio Guarino, tecnico specializzato nel settore degli ascensori, siciliano di origine ma residente e operativo da anni in Alto Adige. Il veicolo fu scaraventato contro le barriere della carreggiata opposta e rimase in parte sepolto da fango e detriti, mentre il conducente restava incastrato all’interno dell’abitacolo, in una situazione di estremo pericolo.


Oltre ai danni materiali al mezzo e alle conseguenze subite dal conducente, l’episodio comportò una lunga interruzione della circolazione. La società proprietaria dell’auto e Guarino decisero quindi di promuovere un’azione giudiziaria nei confronti dell’ente proprietario e custode della strada, quantificando i danni complessivi in oltre 34 mila euro.
Secondo la tesi degli attori, l’evento non poteva essere qualificato come fortuito. Il tratto stradale interessato era infatti già inserito nel piano comunale delle aree a rischio ed era classificato come zona ad elevato pericolo idrogeologico. A fronte di tale classificazione, la strada risultava protetta esclusivamente da barriere paramassi e strutture lignee ritenute idonee a contenere la caduta di piccoli massi, ma non colate di fango e detriti di quella portata.


In primo grado, tuttavia, il Tribunale di Bolzano aveva respinto integralmente le domande risarcitorie, ritenendo integrato il caso fortuito e assolvendo la pubblica amministrazione da ogni responsabilità, con conseguente condanna degli attori alle spese di lite.
Il quadro è cambiato radicalmente in Appello grazie alla difesa dell’avvocato Alessandro Maira, che ha impostato il ricorso su una puntuale e rigorosa contestazione dell’impianto tecnico e giuridico della sentenza di primo grado. Secondo la tesi difensiva, il Tribunale avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, trascurando una serie di elementi oggettivi che rendevano la frana non solo prevedibile, ma anche prevenibile.
Un apporto determinante è arrivato dall’ulteriore perizia di parte redatta dal geologo Luigi Restuccia di Caltanissetta, che ha ricostruito nel dettaglio le caratteristiche geomorfologiche del versante, la presenza di vene d’acqua sotterranee – già note all’ente e oggetto in passato di interventi di raccolta – e l’andamento delle precipitazioni eccezionali registrate nelle settimane precedenti al sinistro.


La Corte d’Appello ha condiviso integralmente questa ricostruzione, sottolineando come l’area fosse classificata come zona rossa (H4), come fossero documentate piogge fuori dalla norma concentrate a metà novembre 2019 e come la conformazione del versante, caratterizzata da forti pendenze e da un ammasso roccioso instabile, imponesse un’attenta valutazione del rischio. Secondo i giudici, proprio queste circostanze avrebbero dovuto indurre l’ente custode ad adottare misure di prevenzione più efficaci o, quantomeno, a limitare temporaneamente il traffico.
Nella motivazione, la Corte chiarisce che l’eccezionalità di un fenomeno naturale non è sufficiente, di per sé, a configurare il caso fortuito quando l’evento risulta comunque prevedibile sulla base delle conoscenze tecniche disponibili. Da qui l’accertamento della responsabilità esclusiva della Provincia per il sinistro del 5 dicembre 2019.
La sentenza n. 179 del 2025 assume un rilievo particolare anche sotto il profilo giurisprudenziale: secondo quanto emerge, si tratterebbe di una delle prime pronunce in cui la Provincia di Bolzano viene condannata per danni derivanti da episodi franosi analoghi, rafforzando in modo significativo la tutela degli utenti delle infrastrutture pubbliche e il principio della responsabilità da custodia.
La Corte ha tuttavia stabilito che, in questa fase, la decisione riguarda esclusivamente l’accertamento della responsabilità, rinviando con separata ordinanza al consigliere istruttore la prosecuzione del giudizio per la determinazione e la quantificazione del risarcimento. Un passaggio successivo, ma ormai fondato su un punto fermo: per quel drammatico episodio sulla statale della Val Badia, la responsabilità dell’ente pubblico è stata definitivamente tracciata.

banner italpress istituzionale banner italpress tv