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Tarsu 2006. Ato:”chi decide di non pagarla dovrà presentare ricorso alla commissione tributaria”

Redazione

Tarsu 2006. Ato:”chi decide di non pagarla dovrà presentare ricorso alla commissione tributaria”

Mar, 05/02/2013 - 23:15

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Elisa Ingala

CALTANISSETTA – La controversia interpretativa sulla presunta prescrizione delle cartelle Tarsu, dovute per il 2006 dai cittadini evasori totali, assieme validità della data di spedizione dell’avviso di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, sia essa quella di emissione o quella di ricevimento,( come sostenuto dall’avvocato Toscano in risposta alle dichiarazioni della dott. Elisa Ingala), rischia di aprire un contenzioso tra Ato e cittadini che, forti di tale parere legale, magari decideranno di non pagheranno il dovuto.

Premesso che si tratta di utenti che per anni, l’hanno “fatta franca” in barba a chi invece ha sempre provveduto con regolarità ai
pagamenti, e che per dovere morale dovrebbero pagare assolvendo ad un loro dovere, l’Ato Ambiente tiene a precisare che “che il
principio, secondo il quale gli effetti della notificazione si producono, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore compreso il personale del servizio postale, non solo si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, ma è stato riaffermato dalla Cassazione più volte e non ultimo nel 2011 con l’ordinanza 26053, con cui ha precisato che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della ricezione da parte del contribuente”.
Analogamente, con specifico riguardo al contenzioso tributario, il comma 5 dell’art.16 del Dlgs 546/1992 dispone che qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale “si considera fatta nella data di spedizione”; nel successivo art.20, comma 2, si afferma che
nel caso di utilizzo del servizio postale “il ricorso si intende proposto al momento della spedizione”.

La ragione di tali sentenze è quella di evitare che un evento decadenziale possa derivare a carico del soggetto notificante quale
conseguenza del ritardo nel compimento di un’attività riferibile a soggetti diversi (come ad esempio l’ufficiale giudiziario e l’agente
postale) del tutto estranei alla sfera di disponibilità del soggetto notificante (cioè l’attività dell’agente postale è sottratta al
controllo e alla sfera di disponibilità del notificante, che non può vedersi addebitata l’intempestività di soggetti terzi).

“Confido – ha detto la dott.ssa Ingala – nel buon senso dei cittadini che, comunque potranno presentare, pur sempre ricorso alla
commissione tributaria. Mi auguro che il mancato pagamento segua un preciso iter che prescinda dal fatto che il contribuente si astenga
semplicemente dal pagare”.

L’Ato Ambiente, continuerà infatti nell’azione di recupero dei crediti soprattutto verso gli evasori totali e verso coloro che, pur
avendo ricevuto le notifiche di pagamento non hanno provveduto a pagare, con un’azione coattivo che potrebbe danneggiare chi non ha
seguito la procedura prevista in questi casi”.

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