
PALERMO – Favoreggiatore con l’aggravante di mafia si’, concorrente esterno no. In 230 pagine, depositate in cancelleria, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo Vittorio Anania spiega perche’ l’ex presidente della Regione Sicilia Toto’ Cuffaro non e’ colpevole di concorso in associazione mafiosa, reato dal quale e’ stato prosciolto, il 16 febbraio scorso, nell’ambito del cosiddetto processo-bis. Quando il Gup Anania decise questo giudizio abbreviato, l’ex senatore dell’Udc e del Pid era in carcere da poco meno di un mese, dato che nel processo “Talpe in Procura” la Cassazione il 22 gennaio aveva stabilito la sua colpevolezza. Proprio l’esistenza del precedente giudicato (e dunque il “ne bis in idem”) e’ determinante per il Gup Anania. Ma non solo, perche’ gli estremi per condannare Cuffaro per mafia non ci sono: “E’ mancata la dimostrazione di un “accordo” – si legge nella sentenza – cosi’ come di una “contropartita”: non basta avere conferma di un’indicazione sull’imputato Cuffaro come soggetto disponibile, vicino, malleabile, emblematico di un certo modo di far politica “vecchio stampo””. “Non basta la prova di certe frequentazioni con soggetti gravitanti nell’ambiente mafioso – prosegue il giudice nelle motivazioni – poiche’ tali aspetti potranno essere magari criticati sotto un profilo morale e sociale, ma non sono sufficienti per scrivere una sentenza di condanna. Tutti questi elementi sono di “pericolosa contiguita'” ma non portano al reato in questione”.