«Cade il castello di accuse che ipotizzava un asservimento della funzione pubblica di Alessandro Caltagirone agli interessi privati nella gara per i servizi di ausiliarato dell’ASP di Siracusa». Lo sottolineano con una nota i suoi legali commentando l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che ha respinto l’appello che era stato presentato dalla Procura contro la decisione del Gip di non accogliere la richiesta di arresto per Caltagirone.
“Si restituisce l’immagine di un dirigente che, lungi dal partecipare a trame corruttive, ha mantenuto un profilo di rigorosa neutralità e distacco” sottolineano gli avvocati Giuseppe Seminara e Pietro Canzoneri a proposito dell’ex direttore generale dell’Asp di Caltanissetta. .
Secondo i giudici del Riesame, i contenuti delle conversazioni intercettate, nonché i numerosi documenti contenuti negli atti probatori, smentiscono la tesi di un patto corruttivo. Si legge nell’ordinanza “non risulta individuabile un intervento posto in essere (o anche solo promesso) dal Direttore generale CALTAGIRONE Alessandro in favore della società DUSSMANN idoneo a integrare la condotta tipica prevista dall’art. 319 c.p.” ovvero “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”.
In tutti gli incontri evidenziati nell’inchiesta, Caltagirone – che “i presenti descrivevano come estremamente riservato” – non ha mai manifestato impegni o disponibilità, “reagendo con evidente riottosità”, laddove gli interlocutori ponevano il tema della procedura di gara, “chiudendo rapidamente gli incontri”, così come affermato dallo stesso Tribunale.
Il Tribunale del Riesame, nelle motivazioni con cui ha rigettato l’appello della procura, mette in rilievo come Caltagirone, sin dai primi contatti intermediati, abbia ribadito la priorità delle procedure di gara regionali in corso, fornendone inoltre prova documentale in occasione dell’interrogatorio. Relativamente al rinvio della procedura di gara di fine luglio il Tribunale ritiene che “il rinvio sarebbe stato motivato dall’esigenza di attendere gli sviluppi della parallela gara centralizzata CUC “Sanità 2” (Gara regione sicilia), rispetto alla quale quella dell’ASP Siracusa si configurava come “gara ponte”, onde evitare repentini stravolgimenti degli assetti in essere.In tal senso depongono anche le comunicazioni intercorse con la CUC in quel periodo, versate in atti, dalle quali emerge un effettivo interessamento (del Direttore generale Caltagirone) alla tempistica e all’esito della procedura centralizzata”.
Un distacco quello che emerge dal comportamento del Direttore Generale già messo in evidenza nella prima ordinanza emessa dal Gip dove veniva ribadito: “Non emergono […] gravi elementi idonei a comprovare l’asservimento da parte del pubblico ufficiale (Caltagirone) della sua funzione in favore degli interessi manifestati dai privati, né la dimostrazione di mera disponibilità a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, né ancora l’esercizio della propria influenza sui commissari di gara”.
E ancora: “…. neppure si rintracciano indici tipicamente sintomatici dell’esistenza di un pactum sceleris… essendo, anzi per contro, ravvisabili, come chiarito, elementi di segno contrario, espressivi di un netto distacco da parte del pubblico ufficiale (Caltagirone), rispetto alle richieste avanzate dai privati e avallate da terzi”.
Il Tribunale del Riesame riconosce che il Direttore Generale era percepito dagli imprenditori come un interlocutore difficile, proprio a causa della sua indisponibilità a fornire rassicurazioni fuori dai canali legali.
Inoltre come stabilito dal GIP e dal Tribunale del Riesame che “Non vi è, inoltre, alcuna evidenza che il CALTAGIRONE abbia esercitato pressioni sulla stazione appaltante; i commissari asserivano, al contrario, di non aver mai avuto contatti diretti con lui”.
«Questa ordinanza ristabilisce la verità dei fatti – sottolineano gli avvocati Giuseppe Seminara e Pietro Canzoneri – e ribadisce (come peraltro già espresso dal GIP) come il comportamento del Dott. Caltagirone sia stato sempre integerrimo. Nella sua qualità di Direttore Generale non ha mai ceduto ad alcuna pressione, né ha mai mostrato disponibilità a favorire interessi privati, respingendo ogni ipotetico tentativo di interferenza e operando nell’esclusivo interesse della legalità e dell’amministrazione sanitaria».

