Salute

Mussomeli, Salvatore Cardinale su avvelenamento cani e problema randagismo sul territorio di Mussomeli.

Carmelo Barba

Mussomeli, Salvatore Cardinale su avvelenamento cani e problema randagismo sul territorio di Mussomeli.

Mar, 04/04/2017 - 07:15

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MUSSOMELI – Una lunga lettera a firma del consigliere comunale Salvatore Cardinale è stata indirizzata al  sindaco di Mussomeli sugli incresciosi fatti di avvelenamento di questi utili giorni- “Apprendo con orrore, scrive il consigliere comunale di minoranza –  da notizie pervenutemi tramite social, della morte per avvelenamento di alcuni cani nel territorio del nostro Comune. È l’ennesimo caso di avvelenamento nella nostra cittadina poiché, già in passato, altri animali erano stati vittima della barbarie umana e tutto ciò oltre ad essere inaccettabile non può passare nel silenzio generale.Secondo quanto  è stato segnalato, alcuni cani, descritti dagli abitanti come tranquilli e per nulla aggressivi, sono morti tra atroci sofferenze dopo aver, con molta probabilità,  ingerito delle esche avvelenate. Esprimo il  mio  assoluto risentimento per azioni così riprovevoli di crudeltà gratuita verso gli animali, fenomeno purtroppo non nuovo sul nostro territorio, ed è perciò che le chiedo di intervenire presso gli organi preposti affinché venga fatta luce su tale spiacevole episodio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore, con particolare riferimento  all’Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014, che proroga l’Ordinanza del 10 febbraio 2012, recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
Ritengo altresì utile e  importante ricordare che è espressamente vietato diffondere veleni dalla legge sulla caccia (L.N. 157/92 art. 21, che prevede un’ammenda fino a € 1549,37) nonché dalle leggi sanitarie (art. 146 T.U. Leggi Sanitarie, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e un’ammenda da € 51,65 fino a € 516,46) e che inoltre avvelenare un animale  raffigura un reato ai sensi dell’art. 544-bis del codice penale (uccisione di animali) e dell’art. 544-ter del codice penale (maltrattamento di animali). Voglio ricordare altresì che, a detta di molti concittadini, le strade e le campagne del nostro territorio comunale risultano, negli ultimi tempi, letteralmente invase da cani randagi, i quali, oltre a rappresentare un pericolo igienico-sanitario per la popolazione tutta, spesso rappresentano una minaccia all’incolumità fisica dei tanti motociclisti e dei pedoni che con l’avvicinarsi della bella stagione prediligono gli spostamenti a piedi o con motomezzo a discapito dell’utilizzo dell’automobile. Nel nostro Paese la tutela degli animali d’affezione e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281. Tale legge ha fissato il principio generale secondo il quale “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine della corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. Attraverso tale provvedimento legislativo è stato compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d’affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio. La Regione Siciliana ha recepito la legge quadro con la Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e ne ha emanato il Regolamento di attuazione che l’ha resa operativa sul territorio regionale. Negli ultimi anni, ulteriori provvedimenti, quali l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 e le recenti Ordinanze Ministeriali, hanno integrato ed arricchito il quadro normativo prevedendo nuovi adempimenti sia per le pubbliche amministrazioni che per i proprietari e detentori di animali. Oggi le leggi in vigore in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo ripartiscono compiti e responsabilità tra diversi soggetti, quali Regione, Comuni, Asp, Associazioni protezionistiche, medici veterinari e proprietari o detentori di animali.

I comuni, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, delle Ordinanze Ministeriali vigenti e delle Circolari regionali sono tenuti ai seguenti adempimenti:

  • Provvedere alla vigilanza e controllo degli adempimenti previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000 n. 15, nonché delle specifiche norme di tutela del benessere degli animali, con personale adeguatamente formato e motivato;
  • Provvedere direttamente o in convenzione con Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo regionale, alla cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino l’incolumità (legge regionale 3 luglio 2000 n. 15, Art. 14 , comma 1);
  • Dotare la propria Polizia municipale di dispositivi di lettura dei microchip ISO compatibili al fine di verificare la identità dei cani catturati o rinvenuti sul territorio a mezzo di lettori (Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2008);
  • Disporre con Ordinanza Sindacale che i cani sprovvisti di proprietari siano rimessi sul territorio previa sterilizzazione, nei casi previsti dall’Art. 15, commi 6 e 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;
  • Affidare i cani vaganti catturati, per i quali non è stato possibile procedere alla identificazione, ai rifugi sanitari pubblici o ai rifugi sanitari convenzionati;
  • Stipulare apposite convenzioni con le Associazioni animaliste o protezionistiche iscritte all’Albo regionale ovvero con rifugi per il ricovero privati per l’affidamento e il mantenimento dei cani catturati, non reclamati e/o per i quali non è possibile la reimmissione sul territorio;
  • Attivare, di concerto con le Aziende Sanitarie Provinciali, gli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione provvedendo alla gestione e al funzionamento degli stessi;
  • Provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero ove esistenti, costruire rifugi sanitari e/o per il ricovero pubblici e provvedere alla loro gestione diretta o in convenzione con le Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo regionale;
  • Garantire, per i cani sprovvisti di proprietario in assenza di rifugi sanitari pubblici, anche in consorzio tra Comuni, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
  • Preporre un responsabile amministrativo per gli adempimenti di cui all’Art.14, commi 3 e 4, della Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nel caso in cui il rifugio sanitario pubblico sia gestito direttamente dal Comune, o affidare eventualmente la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo sanitario delle Aziende Sanitaria Provinciale alle Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo regionale, sulla base di apposita convenzione stipulata secondo i criteri di cui all’Allegato IV del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n.7;
  • Provvedere al mantenimento degli animali confiscati, di seguito a provvedimenti amministrativi, nei rifugi per il ricovero pubblici o in convenzione o affidarli alle Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo regionale per il loro recupero comportamentale;
  • Individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria degli animali d’affezione, provvedendo a periodici interventi di bonifica e di disinfestazione previa consulenza del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale;
  • Provvedere alla stipula di una assicurazione per gli eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario;
  • Provvedere alla attuazione dei piani di controllo delle nascite;
  • Irrogare le sanzioni amministrative previste imputandole nell’apposito capitolo di entrata del Bilancio regionale per l’inosservanza e le violazioni degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Le somme introitate sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 15 luglio 2000 n. 15;
  • Istituire l’Ufficio per i diritti degli animali assicurando il collegamento con l’Anagrafe Canina Regionale (ACRES) e avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale;
  • Provvedere alla degenza post operatoria dei cani randagi sterilizzati, anche tramite le Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo regionale, che abbiano idonei rifugi o che si avvalgano di ambulatori veterinari all’uopo convenzionati;
  • Prevedere, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla costruzione di rifugi pubblici, nonché delle aree da destinarsi alla realizzazione di cimiteri per il seppellimento degli animali d’affezione, ed aree urbane per l’attività motoria dei cani.
  • In caso di avvelenamento di un animale d’affezione deve:
    1. Impartire immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti, a seguito della ricezione della segnalazione dei medici veterinari;
    2. Provvedere, entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata dall’avvelenamento;
    3. Segnalare con apposita cartellonistica, l’area di pericolo e intensificare i controlli;
  • Organizzare congiuntamente alle Aziende Sanitarie Provinciali, ed in collaborazione con gli Ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali, percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata patentino.
  • Individuare, in collaborazione con i servizi veterinari, i proprietari di cani soggetti all’obbligo di svolgimento dei percorsi formativi.

Come si evince dalla normativa in materia, sono innumerevoli le incombenze a carico dei Comuni. Ma di tutte le prescrizioni citate sopra quali vengono attuate dal Comune di Mussomeli e quali risultano sconosciute o ignorate?

Riconosco a questa Amministrazione l’impegno profuso nel cercare di risolvere uno degli aspetti correlati al fenomeno del randagismo, ossia l’affidamento del servizio di cattura e ricovero dei cani randagi, e mi auguro che l’Amministrazione sorvegli costantemente l’operato della ditta aggiudicatrice affinché il buon espletamento di tale servizio argini realmente il fenomeno e attenui i disagi della popolazione. La salubrità del territorio, il benessere degli animali e l’incolumità dei cittadini sono aspetti inscindibili dalla buona pratica amministrativa, per cui invito il Sindaco e l’Amministrazione tutta ad attenzionare maggiormente le problematiche legate alla tutela degli animali e al randagismo e a colmare eventuali mancanze con l’espletamento di ulteriori azioni correttive.Il consigliere Comunale Salvatore Cardinale”

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