CALTANISSETTA. La Procura di Gela contestava ad un noto commerciante all’ingrosso ed al dettaglio nisseno il reato di cui all’art. 491 cp perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di trarne profitto, contraffaceva, variandone la data di emissione, due assegni bancari tratti dal conto corrente di una società gelese (costituitasi parte civile), per complessivi €. 3500,00 circa, portati per la negoziazione presso l’istituto di credito ove aveva acceso il conto della propria società.
Dopo l’opportuna segnalazione della banca, la Procura delegava per le indagini la Guardia di Finanza territoriale che, all’esito, depositava un’informativa con cui chiedeva procedersi nei confronti del commerciante indagato per la violazione dell’art. 491 codice penale.
La Procura, nel mese di aprile del 2023, emetteva nei confronti dell’imputato decreto di citazione a giudizio avanti il Tribunale monocratico di Gela (D.ssa Marica Marino) che, all’esito dell’udienza predibattimentale ed in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dal difensore del commerciante (Avv. Rosario Didato), ha emesso, in favore dell’imputato, sentenza di non luogo a procedere perchè l’ipotesi di reato contestata non va più inquadrata nell’ambito del reato di cui all’art. 491 c.p., bensì del reato di cui all’art. 485 c.p. (ormai depenalizzato), come espressamente sancito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza del 19 luglio 2018 n. 40256, principio più volte ribadito ed applicato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito successiva, come evidenziato dal legale dell’imputato.

