Salute

Giustizia amministrativa. Il CGA per la Sicilia ha accolto appello di due Comuni sui criteri di riparto del Fondo delle autonomie locali

Redazione 1

Giustizia amministrativa. Il CGA per la Sicilia ha accolto appello di due Comuni sui criteri di riparto del Fondo delle autonomie locali

Ven, 13/09/2024 - 21:42

Condividi su:

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia con sentenza n.566/2024 ha accolto l’appello proposto dai Comuni di Santo Stefano Quisquina e di Bisaquino, difesi e assistiti dall’avvocato Giuseppe Ribaudo, noto avvocato ammministrativista esperto in materia di enti locali.

In particolare, il Comune di Santo Stefano Quisquina ed il Comune di Bisacquino domandavano l’annullamento del decreto dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 340 del 19 novembre 2013, avente ad oggetto “ approvazione dei criteri di riparto del Fondo delle autonomie locali per l’anno 2013″, e di tutti i provvedimenti riguardanti la procedura relativa al riparto del fondo autonomie locali 2013, nell’ottica del riconoscimento del diritto all’attribuzione delle maggiori somme spettanti ai Comuni con meno di 5.000 abitanti.

I Comuni appellanti lamentavano l’illegittimità degli atti adottati dalla regione siciliana poiché i criteri stabiliti per il riparto del fondo Autonomie Locali sarebbero stati irragionevoli ed inadeguati, in quanto indifferenti alle variazioni demografiche in concreto verificatesi e non parametrati alle effettive esigenze attuali degli Enti Locali .

L’Amministrazione Regionale Siciliana, infatti, non avrebbe neanche considerato i dati del censimento del 2012 rispetto al censimento precedente risalente all’anno 2001.

Pertanto, ne sarebbe conseguito un illegittimo criterio di calcolo delle somme da ripartire poiché privo di adeguata motivazione, non essendo evincibile la ragione per la quale taluni Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti avrebbero conseguito un contributo superiore rispetto ai due comuni di santo Stefano Quisquina e Bisaquino, che si sono visti costretti ad impugnare gli atti e a chiedere la condanna della regione siciliana per avere riconosciuti i maggiori trasferimenti dovuti.

Il CGA con sentenza n.566/2024 ha accolto l’appello e quindi riconosciute le ragioni degli   enti   locali   ricorrenti,   in   particolare   si   legge   nella   sentenza:  “Le censure formulate dai Comuni appellanti pongono in evidenza l’irrazionalità del criterio individuato dall’Assessorato Regionale nella parte in cui ha tenuto in considerazione dati non aggiornati nonostante l’esito dell’ultimo censimento nazionale pubblicato nella G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012 – Supplemento ordinario avesse dimostrato che la popolazione residente presso il Comune di Santo Stefano Quisquina (AG) ed il Comune di Bisaquino (PA) era inferiore alle 5.000 unità, essendo pari, rispettivamente a 4.897 (pag. 1 dell’allegato) ed a 4.829 (pag. 91 dell’allegato).

Come noto, l’art. 15 co. 2 L.R. 15 maggio 2013 n. 9 rimetteva all’Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, Sennonché, l’Amministrazione Regionale ha continuato ad applicare un criterio per la ripartizione della quota riservata ai Comuni dal Fondo autonomie locali per l’anno 2013 che con riguardo all’appartenenza alla classe demografica degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si riferiva al piano di riparto dell’anno precedente, ossia del 2012, senza tenere in considerazione le modifiche della popolazione residente accertate con il predetto censimento del 2012.

In pratica, il riparto dell’anno 2013 veniva disposto senza considerare le variazioni demografiche dei Comuni nelle more intervenute, così adoperandosi un parametro di riferimento non più attuale perché non aggiornato.

Il Comune di Bisacquino (PA) ed il Comune di Santo Stefano Quisquina (AG), infatti, sono contraddistinti da una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti rispettivamente dal 2008 e dal 2010, sino al 2023, secondo i dati indicati dall’I.STAT. Pertanto, la considerazione di entrambi nell’ambito dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ai fini del riparto delle risorse relative all’anno 2013 costituisce un errore che inficia la legittimità del relativo criterio di assegnazione adottato dall’Amministrazione Regionale Siciliana.

In particolare l’avv. Giuseppe Ribaudo si ritiene soddisfatto della sentenza del CGA che ha accolto le tesi difensive spiegate nell’interesse degli locali appellanti e dichiara che: ” la drastica riduzione dei trasferimenti finanziari statali e regionali nei confronti degli enti locali non compensata da una fiscalità locale rischia di essere un problema serio e soprattutto di pregiudicare l’erogazione dei servizi essenziali da parte di tutti i comuni siciliani”.