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Omofotransfobia: il testo di legge supera la Camera

Redazione 2

Omofotransfobia: il testo di legge supera la Camera

Mar, 10/11/2020 - 08:42

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L’aula della Camera – con 265 si’, 193 no e un astenuto- ha approvato il testo unificato delle proposte di legge di contrasto alla violenza e la discriminazione per motivi legati alla transomofobia, alla misoginia e alla disabilita’.

Il testo, che prende il nome dal relatore Alessandro Zan (Pd), originariamente conteneva misure di prevenzione e contrasto solo per per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identita’ di genere.

Durante l’esame in Assemblea le maggiori tutele sono state estese alla disabilita’, con il consenso del centrodestra. Le opposizioni hanno pero’ fortemente contrastato l’approvazione dell’articolato che ora passa, in seconda lettura, all’esame del Senato.

Per il centrodestra si tratta di una legge “liberticida” che introduce il “reato di opinione” sulle questioni legate al sesso e al genere. A titolo personale, in dissenso dal gruppo FI, hanno votato si’ le deputate azzurre Giusi Bartolozzi, Renata Poverini, Stefania Prestigiacomo e i colleghi Elio Vito e Matteo Perego.

Edmondo Cirielli (Fdi) ha annunciato: “Quando vinceremo le elezioni sara’ la prima legge che abrogeheremo”.

Protesta dai banchi delle minoranza al momento dell’approvazione al grido ‘Liberta’, liberta'”, mmostrando alcuni bavagli.

La maggioranza compatta (Pd, M5s, Iv, Sel) ha voluto fortemente l’approvazione della proposta sottolineando che si tratta di un intervento “di civilta'”, “atteso da tanti anni” e che si ispira ai principi di pari dignita’ sociale sanciti dall’articolo 3 della Costituzione per contrastare i reati d’odio.

Una delle norme piu’ criticate dalle opposizioni e’ l’istituzione, il 17 maggio, della ‘Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia’, con cerimonie e iniziative anche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole elementari.

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia chiedevano che l’ora scolastica “anti-discriminazione” (ribattezzata ‘l’ora di genere’) venisse prevista solo per gli istituti superiori paventando “propaganda gender sui piu’ piccoli”.

Con la legge arrivano le indagini statistiche sulla discriminazione di genere che l’Istat, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), dovra’ svolgere con cadenza almeno triennale.

Istituiti i centri anti-discriminazione per sostenere le vittime della violenza omotransfobica, con lo stanziamento di 4 milioni al Fondo per le politiche sui diritti e le pari opportunita’: in tutto il territorio nazionale ci saranno luoghi di assistenza e tutela (legale, sanitaria e psicologica) contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identita’ di genere.

Nel testo Zan contro l’omotransfobia e la misoginia, approvato dall’aula della Camera, si stabilisce in premessa che: per “sesso” si intende il sesso biologico o anagrafico; per “genere” si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per “orientamento sessuale” si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per “identita’ di genere” si intende l’identificazione percepita e manifestata di se’ in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

L’articolo 1 della legge modifica l’articolo 604-bis del codice penale sui reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L’articolo 2 modifica l’articolo 604 ter del Codice Penale integrando l’aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identita’ di genere o sulla disabilita’. Contro le accuse sul reato di opinione, avanzate dal centrodestra, all’articolo 3 (‘Pluralismo delle idee e liberta’ delle scelte’) la maggioranza ha precisato che la punibilita’ scattera’ quando vi sia “il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti'” e che “le opinioni non istigatorie ‘restano salve’, in quanto gia’ discendenti direttamente dall’articolo 21 della Costituzione”. L’articolo 4 dispone che la sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’. L’articolo 5 modifica l’articolo 90-quater del codice di procedura penale sulla condizione di particolare vulnerabilita’ della persona offesa: nella valutazione si terra’ conto anche dei reati commessi in ragione del sesso, del genere, dell’orientamento sessuale o dell’identita’ di genere All’articolo 6, le iniziative educative contro l’omofobia anche alle scuole elementari nell’ambito della Giornata nazionale contro l’omotransfobia il 17 maggio. All’articolo 7, le rilevazione statistiche sulla discriminazione di genere.

Con l’articolo 8, infine, via libera all’istituzione dei centri anti-discriminazione.

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