Con la legge annuale PMI (L 11 marzo 2026 n. 34 pubblicata in GU 23 marzo 2026 n. 68) l’uso delle denominazioni “artigianato” e “artigianale” è consentito solo alle imprese artigiane iscritte all’Albo Artigianale. Previste sanzioni minime da 25 mila euro. Dal 7 aprile, l’uso delle denominazioni “artigianato” e “artigianale” è consentito esclusivamente alle imprese in possesso della qualifica artigiana ai sensi della legge vigente. L’utilizzo di questi termini, infatti, è riservato esclusivamente alle imprese artigiane iscritte all’Albo. E’ previsto un regime sanzionatorio estremamente severo, pensato per scoraggiare qualsiasi tentativo di abuso. Per ogni violazione commessa nell’uso improprio della denominazione, è prevista una sanzione minima di 25.000 euro e fino all’1% del fatturato. Una battaglia vinta con determinazione dalle associazioni datoriali. La nuova Legge annuale per le PMI ha finalmente colmato una lacuna normativa che per decenni ha generato incertezza sul mercato. La novità ha una portata rivoluzionaria per i settori simbolo della nostra manifattura come l’alimentare, la moda, l’artigianato artistico e tradizionale. In sostanza, si chiude l’era dei ‘furbetti, che utilizzano il prestigio del termine “artigianato” senza averne titolo. Lotta all’abusivismo dilagante, che in questi anni ha colpito le imprese artigiane che hanno subito concorrenza sleale, soprattutto nei settori dell’acconciatura ed estetica ed il comparto edile ed a seguire: giardinieri, autofficine, tassisti, fotografi, videooperatori, traslocatori, idraulici, elettricisti ecc. oltre all’abusivismo professionale, a colpire l’artigianato è anche la contraffazione, che incide in particolare sul settore moda. Antonio Ruvio Presidente Provinciale Casartigiani
di Redazione 3
Ven, 10/04/2026 - 12:25

