La Corte di Cassazione, con la sentenza n.28853/2025 del 31 ottobre scorso, ha confermato la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque mesi irrogata a un docente che ha interrotto una rappresentazione teatrale organizzata nell’ambito del “Giorno della Memoria”, contestando pubblicamente fatti e numeri relativi alle vittime dell’Olocausto. Lo riporta Orizzonte Scuola.
Il comportamento è stato considerato lesivo dell’immagine dell’istituzione scolastica e del rapporto fiduciario con studenti e famiglie, integrando la violazione dei doveri di responsabilità, correttezza e della funzione docente come stabilito dall’ordinamento vigente. La condotta, valutata dai giudici tramite registrazioni audio agli atti, ha giustificato la misura disciplinare, in conformità con i principi di legge che tutelano il rispetto istituzionale e la promozione della conoscenza storica.
La sentenza evidenzia che spetta al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove, comprese le registrazioni acquisite, senza obbligo di motivare nel dettaglio la mancata ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti dalla difesa. Il giudizio, come ribadito dalla Corte, non rappresenta un terzo grado di merito, ma valuta il rispetto delle garanzie processuali.
La Cassazione esclude la possibilità di rinnovare il dibattimento istruttorio, sottolineando la centralità della funzione docente nella promozione, anche attraverso l’esempio, di valori quali la conoscenza, il reciproco rispetto e il confronto civile. L’esempio negativo prodotto dal docente ha avuto un peso determinante nella valutazione della gravità del fatto, come esplicitato dalle motivazioni della Corte.
La Corte ha precisato che la valutazione dei precedenti disciplinari effettuata dalla Corte d’Appello è stata corretta e conforme all’articolo 7 della legge n. 300/1970, chiarendo che il principio della non rilevanza delle sanzioni disciplinari decorsi due anni non preclude l’utilizzo di fatti non contestati come elemento di aggravamento della condotta, ai fini della proporzionalità della misura adottata.
Il criterio può essere esteso anche alle sanzioni conservatrici, e non solo a quelle espulsive, come confermato dalla giurisprudenza consolidata. Pertanto, il ricorso presentato dal docente è stato rigettato, con condanna al pagamento di un contributo unificato e senza attribuzione di spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva concreta. (Fonte Orizzonte Scuola)

