Salute

Covid, bozza dl in Cdm: fino al 30 aprile no alla zona gialla salvo deroghe, Italia “chiusa”

Redazione

Covid, bozza dl in Cdm: fino al 30 aprile no alla zona gialla salvo deroghe, Italia “chiusa”

Mer, 31/03/2021 - 18:16

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Stop alla zona gialla in Italia fino al 30 aprile, anche se possono essere possibili deroghe. Lo prevede una delle bozze del decreto legge, che verra’ esaminata dal Consiglio dei Ministri convocato alle 17,30. La bozza, se verra’ confermata, prevede che, dal 7 aprile al 30 aprile, nelle Regioni in zona gialla “si applicano le misure stabilite per la zona arancione”. Comunque, “in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonche’ dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga” e “possono essere modificate le misure stabilite”.

E ancora, per lo stesso periodo, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi e’ superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.

Dal 7 aprile al 30 aprile, e’ assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale – si legge nella bozza in entrata al Cdm – lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attivita’ scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, cioe’ la prima media. La misura non puo’ essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle Regioni. Nella zona rossa, si legge nella bozza, le attivita’ didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonche’ le attivita’ didattiche della scuola secondaria di secondo grado “si svolgono esclusivamente in modalita’ a distanza”.

Nelle zone gialla e arancione, invece, le attivita’ scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle stesse zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’ didattica, “affinche’ sia garantita l’attivita’ didattica in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.

La punibilita’ dei medici e infermieri, o chiunque altro somministri il vaccino anti Covid, e’ esclusa “quando l’uso del vaccino e’ conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorita’ e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attivita’ di vaccinazione”. Nel dettaglio, la bozza del decreto legge in entrata al Cdm, interviene sugli articoli 589 e 590, cioe’ l’omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Una delle bozze del decreto legge, in discussione al Consiglio dei Ministri, prevede anche l’obbligo vaccinale anti Covid per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione non e’ obbligatoria o puo’ essere omessa o differita – si legge ancora nella bozza – solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.

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