A 29 anni dalla strage di via D’Amelio, domani sera, la Corte di Cassazione metterà la parola fine al processo cosiddetto ‘Borsellino quater’, che vede alla sbarra i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, condannati all’ergastolo sia in primo che in secondo grado, e i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci, condannati entrambi a dieci anni per calunnia.
Dichiarato, invece, il ”non doversi procedere per pervenuta prescrizione in ordine al reato di calunnia pluriaggravata” nei confronti dell’ex pentito Vincenzo Scarantino in quanto, in base all’attenuante prevista dalla legge, veniva riconosciuto che il “pupo vestito”, come lui stesso si è definito aveva effettuato la calunnia perché “determinato a commettere il reato”.
L’udienza si terrà in mattinata e la decisione è attesa per la tarda serata. L’ennesima sentenza su una strage che a distanza di quasi trent’anni ha ancora molte ombre.
Il Presidente della Corte d’assise di Caltanissetta Antonio Balsamo, oggi Presidente del Tribunale di Palermo, nelle motivazioni della sentenza di primo grado, emessa nel 2017, nelle 1.856 pagine parlò di “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”.
“Soggetti inseriti negli apparati dello Stato”, che, secondo i giudici, indussero Vincenzo Scarantino a rendere false dichiarazioni sulla strage che uccise il giudice Paolo Borsellino e i cinque poliziotti della scorta. Un depistaggio costato la condanna all’ergastolo a sette innocenti poi scarcerati e scagionati nel processo di revisione. E che i giudici descrissero come “un proposito criminoso determinato essenzialmente dall’attività degli investigatori, che esercitarono in modo distorto i loro poteri”.
Secondo i giudici della Corte d’Assise nissena sarebbero stati gli investigatori dell’epoca, guidati da Arnaldo La Barbera, morto alcuni anni fa, a indirizzare l’inchiesta costruendo i falsi pentiti. Proprio per questo motivo tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, sono tuttora sotto processo, a Caltanissetta, con l’accusa di calunnia aggravata in concorso. Scarantino è stato definito come “un soggetto psicologicamente debole che era rimasto per un lungo periodo di tempo (quasi un anno e nove mesi) in stato di custodia cautelare proprio a seguito delle false dichiarazioni rese dal Candura sul suo conto, ed era stato, frattanto, oggetto di ulteriori propalazioni, parimenti false, da parte dell’Andriotta, il quale millantava di avere ricevuto le sue confidenze durante la co-detenzione.
Egli quindi, come ha evidenziato il Pubblico Ministero, aveva ‘maturato la convinzione che gli inquirenti lo avessero ormai ‘incastrato’ sulla scorta di false prove'”. Secondo la Corte furono compiute “una serie di forzature, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell’agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà se non per la esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte”.
Ma i giudici scrissero anche che le dichiarazioni rese da Scarantino, “pur essendo sicuramente inattendibili, contengono elementi di verità”. “Sin dal primo interrogatorio reso dopo la manifestazione della sua volontà di ‘collaborare’ con la giustizia, in data 24 giugno 1994 – scrivono i giudici – lo Scarantino ha affermato che l’autovettura era stata rubata mediante la rottura del bloccasterzo, e ha menzionato l’avvenuta sostituzione delle targhe del veicolo. Nel successivo interrogatorio del 29 giugno 1994 egli ha specificato che, essendo stato rotto il bloccasterzo dell’autovettura, il contatto veniva stabilito collegando tra loro i fili dell’accensione.
Nelle sue successive deposizioni, lo Scarantino ha sostenuto che la Fiat 126 era stata spinta al fine di entrare nella carrozzeria (circostanza, questa, che presuppone logicamente la presenza di problemi meccanici tali da determinare la necessità di trainare il veicolo). Egli, inoltre, ha aggiunto di avere appreso che sull’autovettura erano state applicate le targhe di un’altra Fiat 126, prelevate dall’autocarrozzeria dello stesso Orofino, e che quest’ultimo aveva presentato nel lunedì successivo alla strage la relativa denuncia di furto”.
Circostanze “del tutto corrispondenti al vero ed estranee al personale patrimonio conoscitivo dello Scarantino, il quale non è stato mai coinvolto nelle attività relative al furto, al trasporto, alla custodia e alla preparazione dell’autovettura utilizzata per la strage”.
“È lecito interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si resero protagonisti di tale disegno criminoso, con specifico riferimento ad alcuni elementi”. Come facevano i suggeritori a sapere la storia della 126? “È del tutto logico ritenere — scrivono ora i giudici — che tali circostanze siano state suggerite a Scarantino da altri soggetti, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte”.
Dunque, chi ispirò i suggeritori? La Corte d’assise parla nella sentenza di “un insieme di fattori” che “avrebbe logicamente consigliato un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle dichiarazioni di Scarantino, con una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata”. E viene ricordato che due pm, Ilda Boccassini e Roberto Sajeva, avevano scritto una nota ai colleghi per segnalare “l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da Scarantino su via D’Amelio”.
Ma restarono inascoltati. Anzi, a nessun magistrato della procura nissena sembrò strano che “La Barbera facesse dei colloqui investigativi con Scarantino nonostante avesse iniziato a collaborare con la giustizia”. “L’attività istruttoria compiuta nel dibattimento di primo grado – scrive la corte d’assise d’appello di Caltanissetta – ha consentito di acquisire elementi in base ai quali ritenere che, fin dall’inizio, le indagini condotte per pervenire all’accertamento dei responsabili della strage hanno subito condizionamenti esterni e indebiti da parte di taluni degli stessi inquirenti che hanno forzato le dichiarazioni dei primi collaboratori di giustizia, in modo da confermare una verità preconfezionata e pre-esistente alle stesse dichiarazioni, pur rimanendo ignote le finalità perseguite”.
La Corte definisce la ricostruzione della vicenda un “mosaico che nel suo complesso continua a rimanere in ombra in alcune sue parti”. Come la “scomparsa dell’agenda rossa e la ricomparsa della borsa del magistrato in circostanze non chiarite nella stanza dell’ex capo della Mobile Arnaldo La Barbera, la presenza di uomini sconosciuti sulla scena del delitto e nell’immediatezza dello stesso” e di una persona estranea a Cosa nostra mentre veniva imbottita di tritolo la 126 usata per l’attentato.

