Caltanissetta, fermato mentre “contratta” con una prostituta: prima sanzione con la nuova ordinanza del sindaco

Gli agenti di polizia hanno applicato l’ordinanza del Sindaco di Caltanissetta in materia di contrasto alla prostituzione e tutela della sicurezza urbana.

CALTANISSETTA – Nella tarda serata di ieri una pattuglia della Polizia di Stato della sezione volante, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio, in via Rochester ha fermato un’autovettura con a bordo un 40enne residente fuori dalla provincia nissena e una 26enne di nazionalità nigeriana. La donna, in possesso di regolare permesso di soggiorno, era stata vista dai poliziotti, poco prima, presso la piscina comunale nel chiaro atteggiamento di adescare clienti.

L’uomo si era fermato con l’auto e, dopo aver concordato il prezzo per la prestazione sessuale, aveva fatto salire la ragazza a bordo riprendendo la marcia. Al 40enne è stata contestata la violazione amministrativa per aver violato l’ordinanza n.54 del Sindaco di Caltanissetta del 2 ottobre 2017, in materia di contrasto alla prostituzione e tutela della sicurezza urbana. La relativa sanzione amministrativa prevista, da 25 a 500 euro, può essere estinta mediante pagamento in misura ridotta di 50 euro, entro 60 giorni.

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  • Mi auguro che, se esistono, le mogli, le fidanzate di coloro che si fanno adescare dalle prostitute, ricorrano contro i ricorsi di chi vuole farla franca sfruttando esseri umani, ancorché prostitute.

  • Grazie al signor sindaco Giovanni Ruvolo ed agli agenti di polizia per questa lodevole azione di contrasto al malcostume che hanno certi uomini di sfruttare le prostitute, le quali spesso sono donne povere e maltrattate, delle quali dobbiamo avere pietà.

  • Affermo che, anche con le nuove disposizioni legislative, le Ordinanze Sindacali ed i Regolamenti di Polizia Urbana devono essere conformi ai principi generali dell'Ordinamento, secondo i quali la prostituzione su strada non può essere vietata in maniera vasta ed indeterminata. Di conseguenza, i relativi verbali di contravvenzione possono essere impugnati in un ricorso. In più per le medesime ragioni, i primi provvedimenti suddetti non possono essere emessi per problematiche permanenti ed i secondi non possono riguardare materie di sicurezza e/o ordine pubblico.
    P.S. I relativi soggetti possono essere sanzionati per evasione fiscale, anche per le tasse locali (art. 36 comma 34bis Legge 248/2006, come chiarificato dalla Cassazione con la Sentenza n. 10578/2011).

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