Dalla provincia

San Cataldo, la puntualizzazione dell’ing. Paolo Iannello su un abuso edilizio ed il conseguente ricorso al Tar

In merito ad un articolo pubblicato dalla nostra testata, l’ingegnere Paolo Iannello ha inviato una nota che pubblichiamo, di seguito, integralmente.

Il sottoscritto ing. Iannello Paolo con riferimento all’articolo pubblicato nel vostro sito in data 16.03.2023 avente per titolo “ San Cataldo. Costi di sanzioni per difformità edilizia per il Tar vanno riferiti al momento dell’abuso e non a periodo successivo.” si rendono opportune  puntualizzazioni  e precisazioni allo  stesso  e precisamente nella parte in cui si afferma“… al fine di porre rimedio alle determinazioni del tutto illegittime adottate dall’allora Dirigente della 3° ripartizione Ing. Paolo Iannello” .

                Premesso che sono del tutto contento per la ricorrente che la vicenda si sia conclusa in modo favorevole per la stessa.

                Entrando nel merito della questione si puntualizza che la determinazione della sanzione , effettivamente spropositata rispetto all’abuso commesso peraltro non dalla ricorrente, è stata effettuata in base alle norme e all’uniforme orientamento giurisprudenziale vigente all’epoca -anno 2015-.secondo le quali avveniva in base al costo di produzione al momento  dell’ accertamento  dell’abuso.

                Soltanto da recente la giurisprudenza ha modificato il proprio orientamento nel senso che la sanzione va determinata alla data di realizzazione dell’abuso e non già all’atto dell’accertamento dello stesso. (cfr CdS n.4463/2021 e CdS n. 8170/2022 peraltro citate nel corpo della sentenza del Tar n.147/2023).

                A corroborare quanto sopra evidenziato sovviene il giudice del Tar che , in considerazione dei diversi orientamenti della giurisprudenza, ha compensato le spese tra le parti.

Pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato ed evidenziato  la determinazione della sanzione all’epoca dei fatti ,pari al doppio del costo base di produzione, era perfettamente legittima  e corretta e solo per successivi orientamenti giurisprudenziali la stessa va rivista e determinata secondo la decisione del TAR.

La presente  a tutela delle mia professionalità con invito a volere porre rimedio a quanto erroneamente affermato nell’articolo sopra citato.

Cordialmente, Ing. Paolo Iannello

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