La tassabilità di quest’ultimi è stata sancita dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sentenziato in difformità da quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale, affermando ( “…..che i locali destinati a cantina e garage sono inclusi nella presunzione relativa di produzione di rifiuti e l’uso saltuario o la limitata presenza antropica in tali locali non li esclude dalla tassazione se non ci sono prove oggettive della loro inidoneità a produrre rifiuti ai sensi del Dlgs 507/92”.) La stessa Cassazione nel 2009 ha sancito che l’inutilizzabilità di tali locali è subordinata alla presentazione di idonea documentazione tecnica atta a dimostrare le condizioni di esclusione o esenzione lasciando a carico del contribuente il relativo onere.
In soldoni quanto sopraesposto significa che se il locale è in condizioni dimostrabili di decadenza e fatiscenza l’utilizzatore(inagibilità) del garage non dovrà pagare alcuna tassa, se invece lo stesso locale è in perfette condizioni e quindi fruibile per l’uso per il quale è destinato, lo stesso legittimamente è tenuto a pagare la Tarsu. In definitiva, nell’ambito dei principi di tassabilità fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, ogni amministrazione comunale potrà decidere liberamente metodologie d’ imposizione differenti riguardanti tali locali.
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Ma insomma che produzione di rifiuti ha un garage? dove magari non si entra per interi mesi?
Penso che la questione meriti un'AUTOREVOLE approfondimento legale, le dichiarazioni rilasciate provenienti da una fonte di parte non contribuiscono a sgombrare il campo dai dubbi che logicamente emergono dalla lettura della sentenza.
a più poi!