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Scommesse abusive, la replica della Stanleybet

Redazione

Scommesse abusive, la replica della Stanleybet

Ven, 16/03/2018 - 17:18

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La Società Stanleybet con sede legale in Palazzo Pietro Stiges 103, 90 Strait Street, La Valletta, VLT 1436, Malta,  in relazione all’articolo di stampa pubblicato nel sito on line “Il Fatto Nisseno” in data 15.03.2018, intitolato “Scommesse abusive, controlli della Polizia nel Nisseno: denunciate sette  persone”, chiede di pubblicare integralmente il seguente comunicato.

Sono migliaia le pronunzie dei giudici di merito e di legittimità, sia in sede penale che amministrativa, ove si statuisce la discriminazione subita da Stanley nell’accesso al sistema concessorio italiano, l’ingiusta esclusione della società alla partecipazione alle Gare italiane, la presenza di limiti e ostacoli non giustificati da motivi di ordine pubblico, la reiterata violazione dei principi comunitari del Trattato dell’Unione Europea con la conseguente disapplicazione della normativa interna e le  emissioni dei provvedimenti che dichiarano che il reato di cui all’art. 4 della legge 13.12.89 n.401 non sussiste.

I Tribunali hanno recepito integralmente le argomentazioni sollevate in favore dei centri collegati con il bookmaker Stanley, difesi dall’avv. Daniela Agnello, condividendo la prevalenza dei principi comunitari, così come interpretati dalle sentenze della Corte di Giustizia.

La Stanley è stata discriminata dall’accesso alle gare del 1999, alle gare Bersani del 2006, alle gare Monti del 2012, con violazione del diritto di stabilimento con violazione del principio di libera prestazione dei servizi, di libera concorrenza e di proporzionalità.

Le formali richieste di autorizzazione di polizia presentate dai titolari dei CTD presso le Questure territoriali vengono rigettate sull’unico presupposto della mancanza di concessione del bookmaker Stanley, non rilevando elementi soggettivi squalificanti sui titolari medesimi.

Si rammenta che gli organi giudiziari ed amministrativi, si sono adeguati ai principi interpretativi statuiti dalla Corte di Giustizia UE anche con disapplicazione della norma di cui all’art.88 TULPS.

La Suprema Corte di Cassazione Terza Sezione Penale, con la sentenza emessa in data 15.09.2016, depositata in data 18.10.2016 (e altre conformi) in osservanza ai vincolanti principi interpretativi disposti dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Laezza, ha accolto i ricorsi proposti dall’avv. Daniela Agnello annullando le pronunzie negative emesse nei confronti dei titolari dei centri Stanleybet.

Ne consegue che sia la Corte di Cassazione in sede penale, sia i Giudici di merito che i Giudici amministrativi hanno conclamato il diritto dei centri Stanley di operare in Italia con l’affermazione della prevalenza dei principi di diritto di stabilimento e di libera circolazione dei servizi transfrontalieri.

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