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San Cataldo. Comunicato del sindaco Giampiero Modaffari a proposito della vicenda legata ad un immobile di Viale dei Platani.

Redazione 1

San Cataldo. Comunicato del sindaco Giampiero Modaffari a proposito della vicenda legata ad un immobile di Viale dei Platani.

Ven, 23/03/2018 - 13:51

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SAN CATALDO. <Ciò a cui assisterà in data odierna la nostra Città riveste assolutamente un carattere di estrema tristezza>. Inizia così il comunicato stampa che il sindaco Giampiero Modaffari (nella foto) ha diffuso oggi a proposito dell’annosa vicenda legata ad un immobile in Viale dei Platani. <Otto famiglie che hanno acquistato la loro abitazione – prosegue il comunicato – ritenendola perfettamente in regola con le vigenti norme urbanistiche, saranno costrette a sgomberare il loro immobile, poiché dopo 24 anni la Giustizia ha definitivamente ritenuto che lo stesso fabbricato in cui insistono le unità immobiliari e quello in costruzione posto a tergo, sia stato realizzato non rispettando la concessione edilizia e sia pertanto da ritenere totalmente abusivo e quindi soggetti a demolizione>. Il sindaco, nel comunicato, ha poi rilevato: <In queste ore si assiste ad un impressionante vociferare sui social network, circa presunte responsabilità in capo alla Amministrazione Comunale attuale e del Sindaco della Città. E’ pertanto necessario ed opportuno sapere che: 1) la questione attiene ad una lite tra privati cittadini iniziata nel 1994 circa il presunto mancato rispetto delle distanze legali dai confini dei fabbricati realizzati in adiacenza al Viale dei Platani n° 60/bis e nel terreno retrostante; 2) il mancato rispetto della distanza dai confini viene sanzionato dal Codice civile mediante la “RIDUZIONE IN PRISTINO”, non ammettendo l’“INDENNIZZO PER EQUIVALENTE”; 3) l’Amministrazione Comunale dell’epoca dopo avere affidato specifico mandato ad un proprio Consulente Tecnico, ha accertato che gli immobili in questione erano difformi rispetto alle concessioni edilizie ed in data 20/09/1995 con Ordinanza Sindacale n° 148, il Sindaco pro-tempore emanava apposita Ordinanza Sindacale di Demolizione. In particolare nell’Ordinanza n° 148 veniva riportato quanto di seguito: – diversa ubicazione degli immobili realizzati a distanza inferiore di quella consentita dal confine Nord Ovest del lotto di pertinenza, con conseguente creazione di una porzione abusiva degli stessi immobili ricadente all’interno della fascia di distacco dal confine; – risulta pertanto per il fabbricato denominato “A” – prospiciente sul Viale dei Platani – e di cui alle concessioni edilizie n° 02565 del 11/07/1991 e successiva variante n° 02908 del 06/12/1993, la seguente porzione abusiva avente forma in pianta trapezoidale ……;diverse azioni legali e relativi giudizi di merito, hanno accertato anche con ulteriori consulenze tecniche, che effettivamente i fabbricati in questione erano stati realizzati a distanze non regolamentari dai confini; 5) in data 10/07/2001 l’Amministrazione Comunale procedeva alla immissione in possesso degli immobili e della relativa area di pertinenza; 6) In data 13/07/2001, l’Amministrazione Comunale affidava la custodia temporanea degli immobili abusivi agli stessi proprietari; 7) dopo diverse azioni legali, con la sentenza n° 1199 del 10/03/2016 il Tribunale Amministrativo Regionale [TAR SICILIA], ordinava la demolizione dei fabbricati entro 30 giorni dalla sentenza nominando, in caso di inerzia, Commissario ad Acta il Prefetto di Caltanissetta; 8) in data 20/09/2017 i ricorrenti [proprietari delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato “A”], hanno chiesto al Tribunale Civile di Caltanissetta di procedere ad attivare un ”Accertamento Tecnico Preventivo” ex art. 696 c.p.c. anche ai fini della composizione della lite ex art. 669/bis c.p.c., al fine di stabilire gli esatti confini tra i fondi; 9) con Ordinanze Dirigenziali n° 54 del 03/06/2016 e n° 55 del 08/06/2017 veniva revocata la custodia temporanea degli immobili acquisiti. Veniva intimato contestualmente di sgomberare, con decorrenza immediata, da persone e cose gli immobili in questione, assegnando il termine di 15 giorni; 10) in data 07/12/2017 il Prefetto, Commissario ad Acta, invitava gli ex proprietari ad “abbandonare spontaneamente l’immobile di proprietà comunale, ancora ad oggi occupato sine titulo”; 11) in data 20/02/2018 i ricorrenti presentavano al Tribunale Civile dCaltanissetta il “RICORSO EX ART. 700 CPC PER LA SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE E D’URGENZA DELL’INTIMAZIONE AL RILASCIO DELL’ALLOGGIO CONCESSO IN COMODATO” che, ad oggi, non è ancora andato in decisione>. <Questa – ha aggiunto Modaffari – è in sintesi la storia di 24 anni di azioni legali tra le parti, che ad oggi ha portato ad una verità giudiziale stabilita con la sentenza n° 1199/2016 del 10/03/2016, esecutiva. Come si desume in maniera incontrovertibile dalla cronistoria degli atti, l’Amministrazione Comunale, suo malgrado, ha solo ereditato la questione. Dall’inizio della vicenda si sono succeduti ben 5 Sindaci oltre ad un Commissario prefettizio, nonché 5 consigli comunali. Nell’ambito amministrativo esiste un principio che è quello della cosiddetta “continuità amministrativa”, per cui un atto emanato in una certa data rimane valido finché non intervenga altro dispositivo che revochi o modifichi il contenuto del precedente>. il sindaco ha poi concluso: <L’Amministrazione Comunale da me presieduta ha sempre cercato di essere equilibrata e rispettare le ragioni delle parti contendenti ritenute da noi assolutamente paritarie, mantenendo un atteggiamento equidistante. Ed è per tale motivo che l’Amministrazione comunale, pur se chiamata in giudizio, non si è mai costituita nei procedimenti relativi al ricorso per la richiesta di ”Accertamento Tecnico Preventivo” al fine di stabilire gli esatti confini tra i fondi, né in quello relativo al “Ricorso ex art. 700 c.p.c. per la sospensione in via cautelare e d’urgenza dell’intimazione al rilascio dell’alloggio concesso in comodato”. Come il buon padre di famiglia, siamo profondamente dispiaciuti degli avvenimenti che possono privare diverse famiglie del bene primario della casa. Famiglie che riteniamo abbiamo tutte le caratteristiche di “terze parti acquirenti in buona fede”, assolutamente non responsabili delle decisioni giurisdizionali che oggi gravano sulle loro teste e sul loro destino>.

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