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Codice Antimafia, ecco la nuova legge: giro di vite su corrotti e terroristi

Redazione

Codice Antimafia, ecco la nuova legge: giro di vite su corrotti e terroristi

Mer, 27/09/2017 - 19:38

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ROMA – Diventa legge il nuovo Codice Antimafia, che introduce novita’ rilevanti, in particolare sul fronte del sequestro dei beni. Con le nuove norme, infatti, le misure di prevenzione come la confisca dei beni si applicano non piu’ solo ai mafiosi ma anche a chi ha commesso reati di corruzione, concussione, terrorismo e stalking. Infine, si introduce un giro di vite sulle parentopoli. In sostanza, la normativa che finora riguardava solo i mafiosi d’ora in avanti avra’ un piu’ ampio spettro d’azione. Questi i punti cardine della riforma:

– CORROTTI E TERRORISTI COME MAFIOSI: Si allarga il perimetro dei possibili destinatari cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali e di natura patrimoniale: da un lato a chi e’ indiziato di terrorismo o di assistenza agli associati a delinquere e dall’altro a chi e’ indiziato di associazione a delinquere finalizzata ad alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui peculato, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilita’.

– NUOVE NORME ANCHE PER GLI STALKER: Le misure di prevenzione sono applicabili anche agli indiziati di stalking.

– PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE GARANTITI E CON TEMPI CERTI: Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e’ reso piu’ trasparente, garantito e veloce (trattazione prioritaria con rafforzamento delle sezioni competenti, copertura immediata delle vacanze, relazioni periodiche sull’operativita’ delle sezioni, utilizzo delle videoconferenze, immediata decisione sulle questioni di competenza). Si introduce la distrettualizzazione delle misure di prevenzione prevedendo sezioni o collegi distrettuali specializzati, mentre il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e’ inserito tra i soggetti titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione. E’ peraltro meglio definito il coordinamento tra le figure dei proponenti. Ai fini delle indagini patrimoniali tutti i titolari del potere di proposta di prevenzione avranno accesso al Sid, al sistema di interscambio flussi dell’Agenzia delle entrate.

SEQUESTRO PIU’ EFFICACE: Il sequestro di partecipazioni sociali ‘totalitarie’ si estende a tutti i beni aziendali. A provvedere materialmente al sequestro sara’ ora la polizia giudiziaria (non piu’ l’ufficiale giudiziario). Se il bene immobile e’ occupato senza titolo, il giudice delegato ordina lo sgombero. Gli immobili, tra l’altro, potranno anche essere concessi in locazione alle forze di polizia o alle forze armate e ai vigili del fuoco.

– CONFISCA RAFFORZATA: E’ stabilito espressamente che non si puo’ giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli e’ frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, puo’ nel caso applicare l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario. E’ ampliato l’ambito di applicazione di sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l’autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l’ha subita. In caso di revoca della confisca, la restituzione del bene avviene per equivalente se nel frattempo sia stato destinato a finalita’ di interesse pubblico.

– CONTROLLO IMPRESE INFILTRATE: E’ introdotto il nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende quando sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che ne condizionino l’attivita’. Il controllo giudiziario, previsto per un periodo che va da un anno a tre anni, puo’ essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che abbiano impugnato l’informazione antimafia interdittiva di cui sono oggetto. Una volta disposto, gli effetti dell’interdittiva restano sospesi.

– ESTENSIONE AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA: L’amministrazione giudiziaria di beni e aziende sara’ possibile anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attivita’ economiche agevola l’attivita’ dei soggetti colpiti da una misura di prevenzione patrimoniale o che abbiano comunque in corso un procedimento penale per specifici delitti di mafia o gravi reati contro la Pa. La durata raddoppia, con possibile proroga per un periodo comunque massimo di due anni. Alla scadenza, puo’ essere revocata e trasformata in controllo giudiziario. L’amministratore giudiziario esercita tutti i poteri che spettano ai titolari.

– TRASPARENZA IN INCARICHI AD AMMINISTRATORI GIUDIZIARI: Dovranno essere scelti tra gli iscritti all’apposito Albo secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi, al ministro della Giustizia spettera’ individuare criteri di nomina che tra l’altro tengano conto del numero degli incarichi in corso (comunque non superiori a 3). Gli amministratori di aziende sequestrate vanno scelti tra gli iscritti all’Albo come esperti di gestione aziendale. Se la gestione dei beni sequestrati e’ particolarmente complessa, il tribunale puo’ nominare piu’ amministratori giudiziari. E puo’ anche nominare, nei sequestri di aziende di particolare interesse socio-economico, esperti iscritti all’Albo indicati tra i suoi dipendenti da Invitalia Spa (societa’ interamente partecipata dal Mise). In tal caso l’incarico non sara’ retribuito.

– STOP A PARENTOPOLI NEGLI INCARICHI: Non potranno piu’ assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, coadiutore o diretto collaboratore il coniuge, i parenti e gli affini, i conviventi o i commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico. Il governo poi e’ delegato a disciplinare un regime sistematico di incompatibilita’ da estendere ai curatori fallimentari vietando di nominare chi abbia rapporti di parentela, affinita’, convivenza e comunque assidua frequentazione con uno qualunque dei magistrati dell’ufficio giudiziario che conferisce l’incarico.

– TEMPI CERTI PER RECUPERO A LEGALITA’ AZIENDE SEQUESTRATE: Entro 3 mesi dalla nomina l’amministratore giudiziario dovra’ presentare una relazione che evidenzi le concrete possibilita’ di prosecuzione dell’attivita’ allegando un piano e censendo creditori e lavoratori impiegati. In mancanza di prospettive, l’impresa sara’ liquidata o cessera’ l’attivita’ secondo modalita’ semplificate.

SOSTEGNO ECONOMICO AD AZIENDE CONFISCATE MERITEVOLI: Le aziende sequestrate per il proseguimento dell’attivita’ potranno contare su apposite sezioni del Fondo di garanzia (3 milioni di euro all’anno) e del Fondo per la crescita sostenibile (7 milioni di euro all’anno) istituite dalla legge di stabilita’ 2016. Il governo e’ poi delegato a individuare altre misure a sostegno dell’occupazione. Al fine di favorire la continuita’ produttiva saranno anche istituiti tavoli provinciali permanenti presso la prefettura con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni datoriali e dei lavoratori ed e’ previsto il supporto tecnico a titolo gratuito di imprenditori del settore che matureranno, dopo un anno di collaborazione, un diritto di prelazione in caso di vendita o affitto dell’azienda.

– TERZI IN BUONA FEDE PIU’ TUTELATI: Sono garantiti i diritti dei terzi in buona fede che risultano da atti anteriori al sequestro. L’amministratore giudiziario puo’ essere autorizzato a pagare subito i ‘creditori strategici’ a beneficio della continuita’ aziendale. La tutela dei terzi creditori e’ peraltro disciplinata in modo piu’ funzionale per cio’ che riguarda domande di ammissione del credito, tempi di accertamento e udienza di verifica ed eventuale vendita dei beni a confisca definitiva per il pagamento dei creditori ammessi. Nell’elenco dei creditori in vista dell’udienza di verifica va inserito anche chi vanta un diritto di godimento o garanzia. Chi ha un diritto di garanzia sul bene in sequestro puo’ intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale.
Segnalazione banche colluse. Si fa piu’ rigorosa la disciplina dei presupposti che consentono alla banca titolare di ipoteca sul bene confiscato di ottenere parte di quanto prestato. Se in corso di verifica alla banca che vanta un credito non e’ riconosciuta la buona fede, il decreto che rigetta la domanda di ammissione al credito deve essere comunicato alla Banca d’Italia.

– RESTYLING E RAFFORZAMENTO AGENZIA BENI CONFISCATI: L’Agenzia nazionale resta sotto la vigilanza del ministero dell’Interno ma vengono ridefiniti i compiti, con particolare riferimento allo scambio di flussi informativi. Il direttore, scelto tra specifiche figure professionali, non necessariamente dovra’ essere un prefetto, e presiedera’ il Comitato consultivo di indirizzo, un nuovo organo interno che esprime pareri e presenta proposte. L’Agenzia ha competenza, dopo la conferma della confisca in sede di appello, tanto sui sequestri di prevenzione quanto su quelli penali. Al riguardo, nel ridefinirne i compiti, viene potenziata l’attivita’ di acquisizione dati e valorizzato il ruolo in fase di sequestro con l’obiettivo di consentire un’assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende e la funzione di assistenza all’autorita’ giudiziaria nella gestione del bene fino alla confisca definitiva. L’Agenzia puo’ destinare beni e aziende direttamente a enti territoriali e associazioni.

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