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Silp Caltanissetta, Davide Chiarenza: “Riforma costituzionale, non è un voto su Renzi”

Redazione

Silp Caltanissetta, Davide Chiarenza: “Riforma costituzionale, non è un voto su Renzi”

Ven, 23/09/2016 - 09:51

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download-1CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO.

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016, è stato pubblicato il testo della legge costituzionale. La riforma dispone, in particolare, il superamento dell’attuale sistema di bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali; contestualmente, sono oggetto di revisione la disciplina del procedimento legislativo e le previsioni del Titolo V della parte seconda della Costituzione sulle competenze dello Stato e delle Regioni. E’ prevista altresì la soppressione del CNEL. Questa riforma, a nostro parere, non è l’anticamera di uno stravolgimento totale dei principi della nostra Costituzione ne tantomeno si può tradurre in un voto su Renzi. La Costituzione non è una legge qualsiasi, che persegue obiettivi politici contingenti, legittimamente voluti dalla maggioranza del momento, ma esprime le basi comuni della convivenza civile e politica. E’ ingiusto disconoscere che nel progetto vi sono previsioni normative che meritano di essere guardate con favore: per es. la restrizione del potere del Governo di adottare decreti legge e la contestuale previsione di tempi certi per il voto della Camera sui progetti del Governo che ne caratterizzano l’indirizzo politico; la previsione della possibilità di sottoporre in via preventiva alla Corte costituzionale le leggi elettorali. Il sistema delle garanzie è significativamente potenziato: il rilancio degli istituti di democrazia diretta, con l’iniziativa popolare delle leggi e il referendum abrogativo rafforzati e con l’introduzione di quello propositivo e d’indirizzo per la prima volta in Costituzione. Del resto i contrappesi sono forti e solidi nel nostro paese: dal ruolo della magistratura, a quelli parimenti incisivi della Corte costituzionale e del capo dello Stato, ad un mondo associativo attivo e dinamico, ad un’informazione pluralista. Nel testo  non ci sono scelte gravemente sbagliate: l’Italia rimane una Repubblica parlamentare. Con la riforma, la camera dei deputati diventa l’unico organo eletto dai cittadini a suffragio universale diretto e l’unica assemblea che dovrà approvare le leggi ordinarie e di bilancio e  accordare la fiducia al governo. Il senato diventa un organo rappresentativo delle autonomie regionali (si chiamerà “senato delle regioni”) e sarà composto di 100 senatori (invece dei 315 attuali) di cui 21 sindaci (uno per regione, escluso il Trentino Alto Adige che ne nominerà due) e 74 consiglieri regionali (minimo due per regione in proporzione alla popolazione e ai voti ottenuti dai partiti). Questi 95 senatori resteranno in carica per la durata del loro mandato di amministratori locali. A questi si aggiungeranno cinque senatori, nominati dal presidente della Repubblica, che rimarranno in carica sette anni. Non saranno più nominati dei senatori a vita, carica che resta valida solo per gli ex presidenti della Repubblica. I 5 senatori a vita che ci sono attualmente resteranno in carica. I senatori non saranno più pagati dal senato, ma percepiranno solo lo stipendio da amministratori. Il senato potrà esprimere pareri sui progetti di legge approvati dalla camera e proporre modifiche entro trenta giorni dall’approvazione della legge, ma la camera potrà anche non accogliere gli emendamenti.I senatori continueranno a partecipare anche all’elezione del presidente della Repubblica, dei giudici del Consiglio superiore della magistratura e dei giudici della Corte costituzionale ma la funzione principale del senato sarà quella di esercitare una funzione di raccordo tra lo stato, le regioni e i comuni. Ai senatori resta l’immunità parlamentare come ai deputati e resta loro garantito l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere soltanto per: 1) le leggi costituzionali, 2) le minoranze linguistiche, 3) il referendum popolare, 4) le leggi elettorali, 5) i trattati con l’Unione europea e per 6) le norme che riguardano i territori. La questione della complessità del procedimento legislativo non va sopravvalutata, poiché la riforma prevede la prevalenza della Camera politica. All’elezione del presidente della Repubblica non parteciperanno più i delegati regionali, ma solo le camere in seduta comune. Sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dell’assemblea fino al terzo scrutinio, poi basteranno i tre quinti. Solo al settimo scrutinio basterà la maggioranza dei tre quinti dei votanti (attualmente è necessario ottenere i due terzi dei voti fino al terzo scrutinio; dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dell’assemblea). Il Cnel che ha attualmente una funzione consultiva per quanto concerne le leggi sull’economia e il lavoro e la facoltà di proporre leggi in materia economica, viene soppresso. Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province. Con la riforma una ventina di materie tornano alla competenza esclusiva dello stato. Tra queste: l’ambiente, la gestione di porti e aeroporti, trasporti e navigazione, produzione e distribuzione dell’energia, politiche per l’occupazione, sicurezza sul lavoro, ordinamento delle professioni. Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Viene introdotta una ‘clausola di supremazia’, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale. Si introducono, inoltre, in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo ma spetterà alle Camere varare una legge costituzionale che ne stabilirà le modalità di attuazione. Infine l‘incostituzionalità del “Porcellum” non significa decadenza del Parlamento. Infatti, i giudici della consulta hanno scritto, a scanso di equivoci, che «la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale». Le leggi elettorali rientrano, come si sa, nella categoria delle leggi costituzionalmente necessarie e le relative questioni di legittimità costituzionale non mirano «a far caducare l’intera legge, né a sostituirla con un’altra eterogenea, rischiando di violare la discrezionalità del legislatore», ma solo a «ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati, senza compromettere la permanente idoneità del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali».    Davide Chiarenza.         

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