Salute

Amministrative: nuova legge elettorale in Sicilia, ecco le regole del voto

Redazione

Amministrative: nuova legge elettorale in Sicilia, ecco le regole del voto

Ven, 16/03/2012 - 21:36

Condividi su:

PALERMO – Pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana la circolare esplicativa della legge 6/2011, in materia di elezioni comunali, firmata dall’assessore alle Autonomi locali e la funzione pubblica, Caterina Chinnici. Il 6 e 7 maggio (ballottaggio il 20 e 21), si votera’ per la prima volta con il nuovo sistema elettorale e la circolare era attesa dalle 149 amministrazioni comunali che saranno rinnovate. La nuova legge impedisce che il voto espresso per una lista di candidati al consiglio comunale non si estenda anche al candidato sindaco ad essa collegato e viceversa. L’elettore deve pertanto manifestare espressamente il proprio voto, sia per il candidato consigliere, sia per il candidato sindaco. Resta la possibilita’ del “voto disgiunto”,ovvero di esprimere la preferenza per un candidato sindaco e per una lista a lui non collegata. La nuova legge prevede, inoltre, l’obbligo della rappresentanza minima di genere, sia nella composizione delle liste (almeno un quarto dei candidati deve essere di sesso diverso), sia in quella delle giunte (almeno un assessore appartenente a un genere diverso). In tema di composizione delle giunte, previsto inoltre l’obbligo di almeno 4 componenti nei Comuni superiori a diecimila abitanti. Viene sancita pure l’incompatibilita’ a far parte della giunta per i congiunti piu’ stretti di sindaco (o presidente della Provincia), assessori e consiglieri.Rispetto al passato, e’ ammessa la possibilita’ per i consiglieri di essere nominati assessori (fino al massimo del 50 per cento dei componenti la giunta). Cambia anche la percentuale per l’approvazione della mozione di sfiducia del sindaco o del presidente di Provincia: dal 65 per cento si passa ai 2/3 dei componenti. Viene introdotto, inoltre, l’istituto della revoca del presidente del consiglio, le cui modalita’ di presentazione e approvazione (almeno i 2/3 dei componenti) sono rimesse ai singoli statuti comunali o provinciali. La legge chiarisce, poi, che i voti raccolti dalle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento del 5 per cento non sono computabili per l’attribuzione del premio di maggioranza. In tema di circoscrizioni di decentramento, l’elezione del presidente e’ diretta. Viene introdotta, infine, la fascia dei Comuni tra 10 e 15 mila abitanti, prevedendo una sorta di sistema misto. Nei Comuni con popolazione inferiore, non e’ previsto il turno di ballottaggio. L’elezione dei consiglieri, invece, avviene con il metodo proporzionale D’Hondt (come nei Comuni piu’ grandi) e cosi’ anche l’attribuzione del premio di maggioranza del 60 per cento, la possibilita’ del collegamento del sindaco a piu’ liste e la soglia di sbarramento del 5% per l’assegnazione dei seggi.